4) In deroga a quanto previsto al punto 1), durante i primi otto anni dalla data di costituzione dell’Associazione, possono presentare domanda di ammissione alla stessa anche coloro i quali, non laureati, abbiano tuttavia acquisito una formazione triennale in psicomotricità o biennale in Psicomotricità Funzionale, oppure una formazione in neuropsicomotricità o il diploma ISEF, e che abbiano assunto una specifica formazione triennale in Psicomotricità Funzionale riconosciuta dall’ ASPIF, oltre al superamento dell’esame di idoneità previsto e attuato da una Commissione istituita dall’ASPIF ( art.6 comma 1 e 2).
5) La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non e rivalutabile .
6) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
7) L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto, a esercitarsi ai sensi dell’art. 2532 comma 2, del Codice Civile nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.
Art. 7 Perdita della qualità di socio Il socio perde tale qualità per:
a) Dimissioni;
b) Quanto e come previsto dal Codice Deontologico;
c) Morosità da almeno due anni;
Art. 8 Obblighi morali e deontologici Ogni socio dell’ASPIF si impegna a contribuire al perseguimento degli scopi e finalità dell’art. 3 dello Statuto e ad attenersi alle norme morali e deontologiche previste dal Codice Deontologico.
Art. 9 Albo Professionale degli Psicomotricisti Funzionali L’idoneità di ammissione del socio ordinario all’ ASPIF dà diritto, senza esplicita richiesta, alla contemporanea iscrizione all’Albo Professionale degli Psicomotricisti Funzionali.
 
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